lunedì 16 aprile 2012

PENSIONI RISCATTI E RICONGIUNZIONI

Riscatti e ricongiunzioni

Riscatto
Sono contributi che vengono accreditati a seguito della facoltà concessa al lavoratore o al pensionato di coprire periodi, altrimenti privi di contribuzione,
È consentito riscattare i periodi non coperti da contribuzione relativi:
  • Il corso legale di laurea;
  • le lauree brevi e i titoli di studio ad esse equiparati;
  • L’attività lavorativa svolta all’estero in Paesi non convenzionati;
  • L'astensione facoltativa per maternità che si colloca al di fuori del rapporto di lavoro;
  • Gli anni di praticantato effettuati dai Promotori finanziari;
  • L’attività svolta con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per periodi antecedenti il 1.4.1996;
  • I periodi non lavorati e privi di contribuzione previsti da specifiche disposizioni di legge e comunque successi al 31.12.1996;
  • Periodi di lavoro svolto con contratto part time;
  • I periodi di lavoro socialmente utili per la copertura delle settimane utili per il calcolo della misura delle pensioni.


Ricongiunzione (L.29/79 e L.45/90)
La ricongiunzione offre al dipendente la possibilità di accentrare tutte le contribuzioni in unica gestione, ai fini di una unica pensione da erogare da un unico ente.
E’ prevista dalla legge 29/79 art. 2, che ha mantenuto anche valide alcune disposizioni preesistenti più favorevoli; la norma è stata poi integrata dalla legge 45/90 in riferimento ai versamenti contributivi presso le Casse per i professionisti.
Non è ammessa la ricongiunzione parziale dei servizi.
La ricongiunzione è onerosa.
La facoltà di ricongiunzione dei vari periodi in un'unica gestione previdenziale può essere esercitata una sola volta; può essere esercitata una seconda volta solo se l'interessato possa far valere, successivamente all'esercizio della prima ricongiunzione , dieci anni di assicurazione previdenziale, di cui almeno cinque coperti da contributi versati in costanza di effettiva attività lavorativa. In tutti gli altri casi l'interessato può presentare una seconda domanda solo all'atto del pensionamento (cioè l'ultimo giorno di servizio) e solo se la richiesta sia diretta a trasferire ulteriori periodi assicurativi nella gestione nella quale ha operato la precedente ricongiunzione.

Novità introdotte dalla L.122/10
L’art.1 della L.29/79 consentiva di ricongiungere nella gestione INPS gratuitamente l’eventuale contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa, versata in altre gestioni pensionistiche. Il comma 12 della L.122/10 estende anche a questa forma di ricongiunzione l’onere economico,previsto dall’art.2 della L.29/79.
Le nuove disposizioni si applicano per le domande presentate dal 1° Luglio 2010. Inoltre (comma 12 decies), per le istanze di ricongiunzione ai sensi dell’art.2 della L.29/79 il calcolo dell’onere sarà determinato in base ai coefficienti aggiornati al 2007, pertanto i costi della ricongiunzione risulteranno più alti.
La normativa sembra apparentemente non avere avuto notevoli risvolti mediatici, tuttavia sono tanti i lavoratori penalizzati dalle nuove disposizioni. Per ulteriori informazioni e il disbrigo della pratica il Patronato Acli sito in Corso Dei Mille, 321 tel. 0915086204 Partinico è a disposizione dei lavoratori.


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